Corsi di formazione per operatori e preposti nell’esecuzione di lavori temporanei in quota, ove sia necessario l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi. Nel rispetto del D.Lgs. 235/2003
La normativa in sintesi:
Il Decreto Legislativo del 19 Settembre 1994 N. 626, in Attuazione alle varie direttive CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, trattava già per sommi capi l'argomento lavori in fune:
- Vi è indicato in maniera generale che il datore di lavoro ha il compito di informare i lavoratori sui rischi derivanti dalle proprie mansioni, nel caso specifico il rischio prevalente di "caduta dall'alto", e di dotarli di tutte le idonee protezioni antinfortunistiche, nel caso specifico: funi, imbragature, connettori, discensori..... che sono considerati (e omologati) quali D.P.I. Dispositivi di Protezione Individuale, di 3° Categoria, che il D.L. 475/92 definisce come atti a salvaguardare da gravi infortuni e/o morte; e per cui ne prevede formazione d'uso obbligatoria. Nell'agosto 2003 viene pubblicato il Decreto Legislativo 8 luglio 2003 N. 235 quale successiva modifica ed integrazione alla 626/94 in attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.
Il presente DL norma in maniera specifica i così detti: " Lavori Temporanei in Quota" prendendo in esame tutte le lavorazioni che si eseguono ad una altezza superiore ai 2 metri al di sopra di un piano stabile; ed è sostanzialmente diviso in tre grandi categorie: 1- Scale a Pioli , 2- Ponteggi 3- Sistemi di Accesso e Posizionamento mediante Funi. Vengono indicate le norme generali riguardanti la formazione specifica dei Lavoratori adibiti a tali settori, vengono altresì indicati gli indirizzi e i requisisti minimi dei corsi, i percorsi formativi, le metodologie didattiche, la durata....ecc...ecc. E' disposto che il Decreto entra in vigore il 19 luglio 2005, che i lavoratori che alla data di entrata in vigore, hanno svolto per almeno 2 anni l'attività ( Ponteggi /Lavori in Fune) devono partecipare ai corsi formativi entro i 2 anni successi alla data di entrata in vigore del decreto stesso. Non sono ancora indicati nel 2003 quali saranno i Soggetti Formatori e gli Enti preposti al Rilascio delle Certificazioni, compito delegato alla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, e le Regioni, che vedrà la luce nel gennaio 2006. Nel Provvedimento del 26 Gennaio 2006 Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Allegato B sono individuati i: Soggetti Formatori, Durata, Indirizzi e Requisiti Minimi dei Corsi di Formazione Teorico-Pratico per Lavoratori Addetti ai Sistemi di Accesso e Posizionamento Mediante Funi.
Tra le otto figure indicate quali Soggetti Formatori, compare anche il Collegio Nazionale delle Guide Alpine, che a sua volta al proprio interno organizza dei corsi specifici alle Guide Alpine che intendono svolgere il ruolo di Formatori nel settore dei Lavori in Fune, delega nel contempo alle Scuola Italiane di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata (già a sua volta riconosciute a norma delle varie L.R. dalle Regioni) il compito di organizzare fisicamente i corsi di formazione.
La Scuola Italiana di Alpinismo, Sci Alpinismo e Arrampicata Guide Alpine Valli di Lanzo, Via Leinì, 41 - Settimo Torinese (TO). Riconosciuta a norma dell’articolo 17 della legge regionale del Piemonte 29 settembre ......., n......., diventa quindi Soggetto Formatore in base alle nuove leggi vigenti.